Memoria ricorso al Consiglio di Stato per Bosco Marengo (e valido per tutti i siti italiani).


Non si tratta di disattivazione e rilascio sito denuclearizzato ("privo di vincoli radiologici"), bensì della riproposizione da parte di Sogin di un deposito nucleare detto temporaneo ma di fatto definitivo: il governo meno che mai sta allestendo il previsto dalla legge deposito nazionale ultrasicuro.  Il deposito alessandrino (capannone) è  vulnerabilissimo (attentati, caduta aerei, incidenti, incendi ecc.) inidoneo perfino per un uso temporaneo figuriamoci per definitivo. In più è destinato e a ricevere rifiuti nucleari provenienti da altre installazioni! Medicina democratica, inoltre, ha denunciato più volte l'assenza di un piano di emergenza nucleare conosciuto dalle popolazioni a rischio.
Lino Balza
Medicina Democratica
Allegata memoria. Udienza il 25 novembre. 
ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G.
SEZ. VI
MEMORIA NEL RICORSO R.G. N. 6596/2010
proposto da: “Legambiente – Associazione Ambientalista Nazionale”, “Federazione Nazionale Pro Natura”, “Associazione Pro Natura Alessandria – i due fiumi”, Alberto Deambrogio, Pier Giorgio Comella, Enrico Moriconi, Lino Balza in proprio e in qualità di responsabile di Medicina democratica, con gli avvocati Mattia Crucioli e Gabriele Di Paolo 
contro
il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
e nei confronti di
Società Gestione Impianti Nucleari S.P.A., Regione Piemonte, Autorità per l'energia elettrica e per il gas,
per la riforma e/o l'annullamento
della sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 2071/2010, pubblicata in data 21/4/2010 e notificata il 3/5/2010, con cui è stato respinto il ricorso r.g. n. 415/2009 proposto dagli odierni appellanti per l'annullamento del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per la Competitività, Dirigente dell'Ufficio XVII della Direzione Generale per
l'Energia e le Risorse Minerarie, di data 27/11/2008 e di tutti gli atti ad esso preparatori, presupposti, connessi e conseguenti.
* * *
Richiamato quanto dedotto con l’atto introduttivo del presente appello, si evidenzia quanto segue.
Gli odierni appellanti hanno appreso che nel corso del 2013 Sogin spa ha presentato istanza di modifica della localizzazione dell’attività di trattamento e condizionamento dei rifiuti rispetto a quanto approvato con il DM 27/11/2008.
Di ciò si dà conto nella deliberazione della Giunta Regionale piemontese n. 33-6907 del 18/12/2013 nella quale si specifica che la modifica richiesta da Sogin “consiste nell’esecuzione presso terzi – l’impianto NUCLECO di Casaccia (RM) – delle operazioni di supercompattazione e cementazione  di circa 400 fusti da 220 litri contenenti rifiuti radioattivi prodotti durante l’esercizio dell’impianto e circa 500 fusti, sempre da 220 litri, prodotti nelle operazioni di disattivazione e smantellamento. Nella documentazione allegata all’istanza di disattivazione dell’agosto 2003 era invece previsto che le suddette operazioni fossero effettuate nel sito per mezzo di un impianto mobile Superpack TM 2000”.
In altre parole Sogin ha chiesto di poter portare a Roma i rifiuti prodotti dallo smantellamento dell’impianto di Bosco Marengo per poi riportarli nel realizzando deposito di Bosco Marengo dopo la supercompattazione.
Ciò rende palese l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto – aderendo alle tesi del verificatore – che non sia possibile procedere alla disattivazione di un impianto nucleare senza prevedere l’esercizio di un deposito temporaneo “che è proprio finalizzato a rilasciare il sito senza vincoli radiologici” (cfr. pag. 19 della sentenza appellata).
E’ evidente che la richiesta della stessa Sogin di portare via i rifiuti radioattivi dall’impianto in corso di disattivazione per poi ivi riportarli, stoccandoli nel realizzando deposito temporaneo, chiarisce definitivamente che tale deposito non è né indispensabile alla disattivazione né finalizzato a rilasciare il sito senza vincoli radiologici: semmai è l’esatto contrario, dal momento che, una volta trasportati i rifiuti radioattivi altrove, il sito potrebbe più agevolmente essere rilasciato senza vincoli radiologici se il deposito non fosse realizzato e se non si prevedesse di stoccare ivi nuovamente i rifiuti supercompattati altrove.
Del pari risulta apertamente smentita la tesi del verificatore, accolta dal TAR Piemonte, secondo cui il complesso delle attività autorizzate sarebbero funzionali al raggiungimento dell’obiettivo della disattivazione, non ravvisandosi invece elementi concernenti lo stoccaggio.
La richiesta di portare a Roma i rifiuti per condizionarli e, in un secondo momento, riportarli a Bosco Marengo posizionando i fusti nel realizzando deposito, chiarisce che – fin dall’inizio – le attività di realizzazione del deposito e di gestione dei rifiuti radioattivi in loco non erano affatto funzionali (né strettamente vincolate) al rilascio incondizionato del sito, ma si qualificavano come attività di realizzazione di nuovo deposito e di stoccaggio.
Da ciò discende la conferma della fondatezza del primo motivo di ricorso e l’erroneità della sentenza appellata.
Ciò conferma anche quanto dedotto con il secondo motivo, ovvero che sussisteva una soluzione alternativa alla disattivazione in due fasi, dal momento che la richiesta di Sogin rende palese che i rifiuti possono essere trasportati in un luogo più sicuro di Bosco Marengo (da individuarsi secondo le procedure vigenti) man mano che l’attività di disattivazione procede.
Del resto, appare manifestamente irragionevole prevedere lo spostamento da Bosco Marengo a Roma, da Roma a Bosco Marengo e poi, ancora da Bosco Marengo al sito che dovrà essere individuato per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti.
Tant’è che nella DGR Piemonte 33-6907 citata viene dato conto del fatto che il Comune di Alessandria, con nota del 2/12/2013, ha richiesto che i rifiuti, una volta supercompattati presso l’impianto Nucleco di Casaccia, vengano lì conservati senza fare ritorno a Bosco Marengo, in attesa del loro trasferimento definitivo presso il sito di deposito nazionale, una volta individuato.
Anche il terzo motivo di ricorso (violazione dell’art. 33 del D.Lgs. 230/1995) risulta corroborato alla luce dell’istanza di Sogin, poiché appare vieppiù evidente che il realizzando deposito di Bosco Marengo ospiterà rifiuti provenienti da altre installazioni “anche proprie”.
PQM
Si insiste nelle assunte conclusioni.
Si certifica che la copia informatica della presente memoria è conforme alla copia cartacea depositata presso la cancelleria del Consiglio d Stato.
Ge-Ro, 24/10/2014
Avv. Mattia Crucioli Avv. Gabriele Di Paolo

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