Forza Italia, Alessandria: Ripristinare la perequazione e la ricostruzione del trattamento pensionistico

Alessandria: Il gruppo Forza Italia ha presentato presso la Presidenza del Consiglio Comunale, il seguente o.d.g, in attesa di una sua iscrizione e conseguente discussione in aula.
Il Comune di Alessandria solleciti il Governo e il Parlamento a intervenire con atto avente forza di legge per dare piena attuazione alla sentenza n 70/2015 della Corte Costituzionale a favore dei titolari di pensione.
IL CONSIGLIO COMUNALE DI ALESSANDRIA.
PREMESSO CHE
- l’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha escluso per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica (ai sensi dell’art. 34, c. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con le percentuali previste dall’art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) di tutte le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS dell’anno rivalutato, ovvero 1.443 € mensili lordi. Tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore sono stati esclusi da rivalutazione.
Su un totale (anno 2012) di n. 16.533.152 pensionati (27,56% del totale popolazione residente in Italia, non è stato corrisposto l’adeguamento della rivalutazione sugli importi pensionistici a 5.242.161 pensionati (8,7% popolaz. ITALIANA), in pratica un pensionato su tre, così suddivisi: n. 5.192.521 pensionati (33,2% sul totale) da 3 volte a
14 volte il trattamento minimo Inps, n. 49.640 pensionati (0,3% sul totale ) oltre 14 volte il trattamento minimo Inps. (Fonte: INPS, Casellario Centrale dei Pensionati - Anno.2012; - Allegato n.1).
- La Corte Costituzionale, con Sentenza 30 aprile 2015, n. 70 ha dichiarato: “l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”;

- per effetto di tale pronuncia di incostituzionalità, i titolari dei trattamenti pensionistici esclusi hanno riacquistato retroattivamente il diritto alla rivalutazione dei propri trattamenti pensionistici e quindi ad ottenere: a) il pagamento degli arretrati con interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione; b) il ricalcolo della pensione, a valere sugli trattamenti successivi e sulla determinazione degli assegni futuri;
- successivamente alla richiamata sentenza n. 70 del 2015, il Governo è intervenuto con il decreto legge 21 maggio 2015 n. 65 recante “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2015, n. 109, procedendo, mediante l'articolo 1, comma 1, solo a una parziale e molto limitata restituzione degli arretrati e ad una ancora più irrisoria ricostruzione dei trattamenti pensionistici, con grave pregiudizio per i pensionati;
- che in concreto gli importi restituiti oscillano tra lo 0% e il 21% di quanto spettante, con un danno pari ad almeno il 79% e al 100% per le pensioni superiori ai 2.810 € mensili lordi;
- in base al provvedimento del Governo gli arretrati liquidati nel cedolino pensione di agosto 2015 (Allegato n.2), hanno oscillato tra i 150 e gli 800 € (niente è stato corrisposto ai titolari di pensioni superiori a 2.810 euro mensili lordi), con la impropria e ingannevole descrizione “CREDITO SENTENZA C.C. 70/2015”, non conforme all’effettivo calcolo che applica, in realtà, il D.L. n. 65/2015 convertito dalla Legge 109/2015;
- come espressamente dichiarato dall’INPS con la Circolare 25 giugno 2015, n. 125 “Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013”. Gli arretrati, cioè, non si consolidano nell’assegno pensionistico ovvero, in altri termini, non producono effetti sulle pensioni future, se non in minima parte e, ancora una volta, non per tutti. La rivalutazione, già ridotta, riconosciuta per il 2012-2013 è infatti ulteriormente ridotta ai fini del calcolo degli assegni 2014-2016 secondo quanto disposto dall’articolo 24, commi 25-bis e 25-ter della l. n. 214/2011, introdotti dal D.L. n. 65/2015);
- come rilevato dall’INPS, “L’incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto per gli anni 2014 e 2015 nella misura del 20% e per il 2016 nella misura del 50% dell’incremento perequativo ottenuto nel biennio 2012-2013 (che, a seconda degli scaglioni, ammonta al 40%, al 20% o al 10%, rispettivamente del 2,7% per il 2012 e del 3% per il 2013)”;
- l’effetto “trascinamento” implica che i titolari di pensioni superiori a 1.443 euro mensili lordi percepiranno, vita natural durante, un assegno pensionistico inferiore a quello che sarebbe loro spettato (ad esempio: circa 90 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 1.500 euro mensili lordi; circa 160 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 3.000 euro mensili lordi; circa 330 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 6.000 euro mensili lordi;
  • trattandosi di diritti già entrati nel patrimonio dei titolari di assegni di pensione (diritti “quesiti” o “acquisiti”) il D.L. n. 65/2015 è illegittimo e comunque irrilevante sia per quanto attiene agli importi maturati prima della sua entrata in vigore, sia per quanto riguarda gli arretrati sia per quanto riguarda la ricostituzione;

CONSIDERATO CHE
- l’INPS ha addirittura formalmente comunicato ai patronati di non effettuare conteggi di ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alla sentenza della Corte costituzionale (Messaggio 12 giugno 2015, n. 4017 (Allegato n.3): “Pertanto, l’inoltro di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa, dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell'attività espletata dagli Istituti di patronato”. Con detta comunicazione l'INPS di fatto si sostituisce pericolosamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infatti la legge 30 marzo 2001, n.152, recante "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale" all'articolo 15, comma 1, primo periodo, precisa che

CONSIDERATO CHE
- come rileva la Corte Costituzionale al paragrafo 10 della sopra citata sentenza sono
“stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di
acquisto del trattamento stesso e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite
dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività” ed è stato disatteso “il nesso
inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.”;
- il Governo con il decreto legge n. 65 del 2015 aggira il disposto della sentenza della
Corte costituzionale e tenta di neutralizzarlo, incidendo retroattivamente su “diritti
acquisiti”, il diritto dai titolari dei trattamenti pensionistici a vedersi riconosciuta
integralmente la rivalutazione per gli anni 2012-2013, anche ai fini della determinazione
degli assegni di pensioni successivi, secondo i meccanismi al tempo vigenti;
- il provvedimento del Governo, in un già serio momento di difficoltà dei cittadini e
delle famiglie, arreca un grave e permanente pregiudizio a fasce della popolazione
particolarmente deboli e “indifese”, che non dispongono di strumenti di pressione o di
reazione efficaci (ad esempio lo sciopero);
- la grave ingiustizia nei confronti di una così vasta platea di cittadini si è consumata nel
silenzio delle istituzioni, dei mezzi di informazione e in larga misura anche dei sindacati;

"Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale". L'INPS, con il suo messaggio dunque si appropria del ruolo del Ministero in relazione alla verifica della validità delle operazioni ai fini del finanziamento pubblico, che come noto viene autorizzato dal medesimo Ministero solo a valle dell'attività di accertamento sul territorio svolta dai propri ispettori; nonostante ciò, i Patronati si stanno attenendo alle disposizioni avute dall’INPS, non provvedendo a tutelate gli interessi della parte debole, cioè i pensionati, soggetti verso i quali dovrebbero avere specifiche attenzioni e vocazioni; con grave pregiudizio per i principi fissati dalla citata legge n.152;
  • sebbene il provvedimento di cui al decreto-legge n. 201 abbia lasciato indenni i 2 terzi dei beneficiari di trattamenti pensionistici, è ragionevole presumere che una fascia consistente di popolazione e di famiglie possa comunque essere messa in difficoltà dalla deindicizzazione totale delle pensioni di importo pari o superiore a 3 volte il minimo INPS;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:
- a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 65, la Corte dei Conti dell’Abruzzo, seguendo la linea già tracciata dapprima dalla Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna e e poi da quella delle Marche, e dai Tribunali di Palermo, Brescia e Milano, ha accolto, con ordinanza, il ricorso di cittadini contro l'INPS, e sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge n. 65 in quanto appare confliggere con gli articoli 136, 38, 36, 3, 2, 23 e 57 della Costituzione nonché con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione rispetto all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'articolo 1 del protocollo addizionale di detta convenzione ratificata e resa esecutiva con la legge n. 4 agosto 1955, n. 848;
- dal Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 23 marzo 2016 si apprende che il Consiglio regionale della Toscana ha approvato, con il voto favorevole di tutti i gruppi, la mozione n. 228 del 2 marzo 2016 e dagli Atti approvati del Consiglio Regione Veneto si apprende che il Consiglio regionale del Veneto con Delibera n. 108 del 18 maggio 2016 ha approvato, con il voto favorevole di tutti i gruppi, la mozione n. 133 del 27 aprile 2016. Entrambi i Consigli Regionali impegnano la rispettiva Giunta regionale ad esercitare ogni utile pressione sul Governo, affinché venga data piena e concreta applicazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, riguardante i pensionati italiani, con importo pensionistico mensile lordo superiore a 3 volte la pensione minima;
  • il testo dell’ordine del giorno appare pienamente condivisibile in quanto le sentenze della Corte Costituzionale devono trovare piena attuazione ai sensi dell'articolo 136, primo comma, della Costituzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL CONSIGLIO COMUNALE DI ALESSANDRIA

c) invita il Sindaco ad adoperarsi, sfruttando tutti i dispositivi a disposizione del Comune, per informare i Cittadini interessati dal blocco pensionistico del 2011 (cd. “blocco Fornero”) di interrompere la PRESCRIZIONE dei loro diritti, salvaguardando la possibilità del Cittadino di una azione diretta o rivolgendosi ai propri legali di fiducia, associazioni abilitate o ai patronati, presenti sul territorio.
ALESSANDRIA
a) chiede al Governo e al Parlamento di far approvare nel più breve tempo possibile un atto avente forza di legge che, pur con un criterio di gradualità e tenuto conto degli obiettivi di finanza pubblica, dia piena ed effettiva attuazione alla sentenza n. 70 del 2015 dalla Corte Costituzionale, prevedendo a favore dei titolari di pensione colpiti dal blocco previsto dall’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’integrale restituzione degli importi maturati per effetto del ripristino della perequazione e la ricostruzione del trattamento pensionistico (ai sensi e nella misura prevista dall’art. 34, l. n. 448/1998 e art. 69, l. n. 388/2000 per gli anni 2012 e 2013 e dall’art. 1, c. 483, l. n. 147/2013 per gli anni 2014-2016), con effetti sugli importi degli assegni pensionistici vita natural durante, inclusa la rivalutazione sull’importo rivalutato per gli anni successivi (per il 2012 e 2013 nelle percentuali e con i parametri previsti dall’art. 39, l. n. 288/2000; per il triennio 2014-2016 nelle percentuali e con i parametri previsti dall’art. 1, c. 483, l. n. 147/2013);
  1. chiede ai parlamentari del territorio di adoperarsi con ogni mezzo perché il provvedimento venga calendarizzato nei lavori del Parlamento il prima possibile;
Piercarlo Fabbio Presidente gruppo PDL
Davide Buzzi Langhi
Teresa Curino
Emanuele Locci

Maurizio Sciaudone

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