Statuto della nuova AMAG: il Consiglio Comunale approva le modifiche

Statuto della nuova AMAG: il Consiglio Comunale approva le modifiche
Il Consiglio Comunale ha approvato una serie di  modifiche allo Statuto della nuova AMAG che ne definiscono la trasformazione in holding finanziaria; un atto che rappresenta la tessera conclusiva della revisione del modello di governance delle società partecipate.
I principali aspetti considerati sono i seguenti:
  • mantenere il controllo pubblico e territoriale della società predisponendo le condizioni per reperire risorse da investire sulle reti (acqua, gas, rifiuti)
  • raggiungere un sufficiente livello di solidità finanziaria e patrimoniale per sostenere l’apertura al mercato e alle gare competitive nei settori tradizionali dei servizi pubblici locali
  • rafforzare i servizi affidati in house providing.
Le principali modifiche allo Statuto di AMAG approvate dal consiglio comunale di Alessandria:

  • Art. 2: nell’oggetto sociale è stata aggiunta l’attività di gestione delle partecipazioni societarie e finanziarie dei Soci pubblici di riferimento;
  • Art. 6: limitazione in capo ai futuri Soci privati finanziari rispetto al possesso del capitale sociale (massimo 49% come già in precedenza deliberato più volte da parte del Consiglio Comunale)
  • Art. 8: limitazione dei diritti di cessione e di prelazione delle quote societarie in capo ai futuri Soci privati al fine di evitare la perdita del controllo al 51% in capo a Soci pubblici;
  • Art. 11: riserva di competenza all’Assemblea ordinaria per l’approvazione dei budget di esercizio al fine di mantenere vivo il controllo analogo rispetto ai Soggetti operativi del Gruppo in affidamento diretto dei contratti di servizio;
  • Artt. 11 e 20: nuova disciplina di funzionamento e di competenze dei Comitati di indirizzo per il controllo analogo e coordinamento degli atti con l’Assemblea ordinaria della Capogruppo;
  • Art. 12: in Assemblea straordinaria resta sempre necessario il voto favorevole dei Soci pubblici nelle materie che influiscono sul regime e/o sulle attività dei Soggetti affidatari diretti di contratti di servizi pubblici locali;
  • Art. 19: nella composizione dell’Organo amministrativo (sempre ammesso che la normativa in divenire contempli la possibilità di un organo collegiale) i membri del CdA sono individuati nel numero di cinque, di cui tre di competenza dei Soci pubblici con quote societarie superiori all’8%, uno di competenza dei Soci pubblici con quote societarie inferiori o uguali all’8% e uno di competenza dei Soci privati finanziari.

Commenti

Post più popolari